Il contratto di espansione: un nuovo strumento per le grandi imprese

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Il contratto di espansione è un nuovo strumento di gestione dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con organico superiore a mille unità. La legge di conversione del “Decreto Crescita”, approvata in via definitiva dal Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ha previsto una sperimentazione per il 2019 e 2020.

 

Il contratto di espansione: di cosa si tratta?

Il contratto di espansione è finalizzato al progresso ed allo sviluppo tecnologico dell’attività delle imprese di grandi dimensioni che occupano più di mille lavoratori. E’ attuato attraverso l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria in deroga ai limiti di durata stabiliti dalla legge: per un massimo di 18 mesi, anche non continuativi. Il programma prevede la modifica delle competenze professionali del personale in forza, ma anche l’assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato professionalizzante.

L’impresa deve poi presentare uno specifico progetto di formazione e riqualificazione. Tale progetto può essere realizzato utilizzando l’opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica produttiva. L’obiettivo è quello di far conseguire ai soggetti interessati le competenze tecniche idonee per lo svolgimento della nuova mansione alla quale saranno adibiti.

 

A fronte delle nuove assunzioni sono previste misure di esodo anticipato?

Il contratto di espansione offre anche la possibilità di accompagnare alla pensione di vecchiaia o anticipata (esclusa la Quota 100) coloro che raggiungono il relativo diritto entro cinque anni. Come? Mediante la cessazione del rapporto accettata dal dipendente ed un’indennità a carico del datore di lavoro. Questa indennità viene commisurata al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore in base a quanto maturato al momento dell’uscita dall’azienda calcolato dall’INPS*.

Se il lavoratore è accompagnato alla pensione anticipata l’onere del datore di lavoro è maggiore. Il datore deve infatti versare anche i contributi utili al conseguimento del diritto. Questi ultimi sono al netto della contribuzione figurativa eventualmente connessa alla risoluzione del rapporto. Al datore di lavoro possono sostituirsi, in tale intervento, i fondi di solidarietà bilaterali di settore già costituiti o in corso di costituzione. L’esodo anticipato è consentito entro un limite di spesa fissato in 4,4 milioni di euro per l’anno 2019, 11,9 milioni per il 2020, 6,8 milioni per il 2021.

 

E per i lavoratori che restano in azienda?

Per coloro che non hanno i requisiti per l’accompagnamento alla pensione, è possibile una riduzione dell’orario di lavoro. Questa opzione prevede il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni sempre nell’ambito delle risorse stanziate. Che sono, nello specifico, 15,7 milioni di euro per il 2019 e 31,8 milioni per il 2020. Per ciascun lavoratore la riduzione può raggiungere il 100 per cento nell’arco dell’intero periodo del contratto di espansione. La riduzione media dell’orario di lavoro non può tuttavia superare complessivamente il 30 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.

 

Come si realizza?

La legge prevede che l’impresa dia avvio ad una procedura di consultazione sindacale che si deve concludere con la stipula di un apposito accordo in sede governativa con il Ministero del Lavoro e i sindacati comparativamente più rappresentativi o le rappresentanze sindacali operanti in azienda. Il contratto che viene sottoscritto riguarda principalmente il numero di lavoratori da assumere, le tempistiche di inserimento in azienda e l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria. L’intervento è compatibile con la procedura di licenziamento collettivo a carattere non oppositivo e con l’accordo di ricollocazione.

Per conoscere più nel dettaglio come sarà attuato il nuovo strumento è necessario attendere le istruzioni applicative da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS. Saranno, come di consueto, oggetto di approfondimento delle circolari dell’Unione Industriale.

 

* attraverso uno schema simile a quello della “isopensione”, introdotta dalla Legge Fornero e ampliata, per il periodo 2018-2020, a sette anni dalla Legge di bilancio 2018.

About Alberto Grattagliano

Responsabile del Servizio Previdenziale dell'Unione Industriale di Torino

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