L’agente e l’impresa: risoluzione del Contratto di agenzia commerciale

Per concludere il rapporto l’impresa deve corrispondere all’agente l’indennità di fine rapporto costituita da diversi elementi, tra gli altri, l’indennità meritocratica. Per comprendere le caratteristiche del vigente accordo economico e la modalità di calcolo di questa somma bisogna rifarsi al metodo adottato dal Codice di commercio tedesco.

Nel 1991 il legislatore italiano, per recepire la Direttiva CEE del 1986  sul coordinamento dei diritti degli Stati membri in materia di agenti commerciali indipendenti, ha modificato l’art. 1751 del Codice Civile introducendo una nuova disciplina dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia commerciale.

Di rimando gli Accordi Economici Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria delle Aziende, definite preponenti, e degli Agenti e Rappresentanti hanno apportato alcune modifiche riguardo al calcolo delle spettanze da corrispondere agli agenti in occasione della risoluzione del rapporto.

I contenziosi fra agente e azienda. Come ci si regola?

Da allora sono numerosi i contenziosi per iniziativa degli agenti e dei rappresentanti che, sovente, all’atto della conclusione del rapporto hanno richiesto nei confronti delle imprese rivendicazioni relative alle modalità di calcolo delle stesse indennità.

L’orientamento giurisprudenziale che ne è derivato è stato per i primi tempi decisamente a favore della legittimazione degli Accordi Economici Collettivi. Dal 2006, invece, cioè dalla sentenza della Corte di Giustizia europea si è assistita ad un’inversione da parte dei giudici italiani che hanno cominciato a mettere in discussione le disposizioni contenute negli AEC, infierendo gravemente nei confronti delle imprese alle quali veniva imposto di corrispondere agli agenti somme cospicue maggiori di quanto previsto dai calcoli disposti da suddetti accordi.

Cambio di rotta: nasce l’indennità meritocratica

Nel 2014 Confindustria e Organizzazioni Sindacali degli Agenti&Rappresentanti di Commercio sottoscrivono il rinnovo dell’Accordo Collettivo Economico con l’obiettivo, tra gli altri, di porre fine o almeno ridurre i contenziosi preservando le imprese preponenti dal rischio di causa con la relativa incertezza dei costi gravanti sulle stesse.

Viene, dunque, rivisto il calcolo delle così dette indennità di scioglimento del rapporto, aggiungendo accanto all’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e supplettiva di clientela, la nuova indennità, definita meritocratica.

Il nuovo trattamento di risoluzione del rapporto

Il modello d’ispirazione per le parti sociali è stato quello tedesco, per aver dimostrato maggiore solidità giuridica rispetto alle discipline degli altri Stati membri, Questo modello si fonda sul principio che l’agente abbia diritto ad essere compensato per la clientela da lui sviluppata ed apportata al preponente.

Partendo da tale impostazione, l’art. 11 dell’AEC attualmente in vigore fonda la determinazione dell’indennità meritocratica sui seguenti indicatori:

  • il periodo di prognosi, ovvero il periodo nel quale si ritiene che la ditta continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente con il quale il rapporto si è risolto;
  • il cosiddetto tasso di migrazione, che esprime attraverso aliquote convenzionali la riduzione di tale valore nel corso del tempo.

A differenza dell’indennità di risoluzione del rapporto e di quella suppletiva di clientela,  l’indennità meritocratica è dovuta solo quando l’agente o rappresentante abbia apportato nel corso del suo mandato un “sensibile incremento” del giro d’affari che avvantaggia l’azienda mandante anche successivamente alla la cessazione del contratto. Poiché la formula ricalca quanto previsto dalla norma del codice civile, in mancanza di questa condizione, l’agente avrà diritto solamente all’indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela.

Nuove modalità di calcolo: come incidono?

A più di 4 anni dall’entrata in vigore della nuova modalità di calcolo si registra senz’altro  una drastica riduzione di contenziosi tra agenti e aziende sia giudiaziari che extra giudiziari. Obiettivo raggiunto, quindi. Tuttavia, non si può negare che la complessità del calcolo di derivazione tedesca, soprattutto in alcune particolari circostanze, infligge alle aziende uno sforzo non indifferente.

Proprio in considerazione di ciò, il Servizio Economico e Normativo dell’Unione Industriale ha elaborato uno strumento per elaborare il calcolo puntuale  delle somme da corrispondere agli Agenti a fine mandati di agenzia. Questo servizio ha l’obiettivo mi migliorare e ottimizzare la continua consulenza espressa dall’associazione in ambito anche tecnico-economico.

Quest’attività si aggiunge a quella di consulenza normativo contrattuale che la struttura  svolge tradizionalmente nell’ambito Sindacale, per supportare le imprese nella gestione dei rapporti di agenzia commerciale.

About Elena Annibaldi

Maria Elena Annibaldi| Presto consulenza in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali alle imprese associate all'Unione Industriale di Torino dei settori mercologici Servizi (Servizi Ambientali Integrati, Terziario Innovativo, Information Communication and Technology e Gestione degli Impianti di risalita) e Turismo. Organizzo iniziative ed eventi volti a favorire il net working tra suddette imprese. Svolgo attività di rappresentanza delle imprese nei confronti degli Enti Pubblici Locali. Inoltre, assisto le aziende, a prescindere dal settore merceologico di appartenenza, per tutte le questioni relative ai rapporti di agenzia commerciale, dalla stipula della lettera d'incarico alla gestione e risoluzione dei rapporti stessi. Sono appassionata di famiglia, danza, cinema, sport e teatro. Adoro leggere.

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