La nascita di una visione a lungo termine per la gestione delle sostanze chimiche riguarda tutti noi: le imprese, la politica e la società, la salute umana e l’ambiente. La transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili fin dalla progettazione è stata individuata come priorità dalla UE, da definirsi in contesto normativo completo e condiviso da tutti i Paesi Europei.
La parola al nostro esperto: Mauro Sabetta, responsabile del settore Regolazione Sostanze Chimiche firma un editoriale dedicato alla revisione del Reg. 1907/2006 REACH nel contesto del Green Deal europeo, ipotesi di lavoro per il biennio 2023-2024.
Premessa
E’ opportuno inquadrare brevemente i temi che costituiscono l’attuale dibattito sull’evoluzione delle normative circa la produzione, la gestione e l’uso delle sostanze chimiche nel contesto della nuova strategia di crescita dell’Unione europea, il Green Deal europeo (1).
Il Green Deal ha gettato le basi di una economia europea sostenibile in modo equo e inclusivo, climaticamente neutra e circolare entro il 2050, tendendo contemporaneamente a migliorare la tutela della salute e dell’ambiente attraverso il contrasto a tutte le fonti di inquinamento: l’obiettivo dichiarato è la transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili in UE e di conseguenza un ambiente privo di sostanze tossiche.
Per costruire tale ambiente è necessario un coinvolgimento globale della società europea che parte da una produzione ed un utilizzo che eviti danni al pianeta e alle generazioni attuali e future: la transizione verde e digitale per affrontare le sfide globali legate al clima e all’ambiente.
Va evidenziato come, naturalmente, diversi siano i fattori che concorrono sinergicamente al Green Deal affiancando la futura nuova strategia per le sostanze chimiche oggetto di questo breve testo: vanno citati i grandissimi temi legati alla differenziazione delle fonti energetiche, ai combustibili come l’idrogeno rinnovabile ed il biometano, le tecnologie digitali, l’intelligenza artificiale, la robotica.
L’obiettivo è quello di ridurre l’impronta ambientale complessiva dei processi di produzione mantenendo al contempo la competitività dell’industria europea, anzi rendendola attrattiva e innovativa. La strategia per le sostanze chimiche è quindi parte fondamentale, assieme ad altre iniziative, del Green Deal europeo, e si colloca nel quadro della strategia industriale europea (2).
1. Una visione a lungo termine del quadro regolatorio per le sostanze chimiche
Le sostanze chimiche sono presenti in ogni aspetto della nostra vita quotidiana poiché di esse è costituita la materia stessa; svolgono un ruolo fondamentale nelle attività quotidiane di tutti noi e hanno accompagnato l’essere umano sino ai giorni nostri, dove la scienza e la tecnologia hanno tanta rilevanza. Possono però essere fonte di importanti problematiche per la salute umana e per l’intero Pianeta che ci ospita.
A livello mondiale, secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 (3), le vendite globali di prodotti chimici ammontavano a 3347 miliardi di euro nel 2018: l’Europa risultava essere il secondo produttore (con il 16,9 % delle vendite), nonostante un dimezzamento della quota negli ultimi 20 anni e la previsione di un ulteriore calo entro il 2030 (previsione che allora non poteva ancora tenere conto sia degli effetti della pandemia di COVID-19 e del conflitto attualmente in corso alle porte dell’Unione europea).
La medesima Comunicazione indicava come, a livello europeo, la produzione di prodotti chimici rappresenti il quarto comparto industriale dell’UE – con 30 000 imprese, il 95 % PMI – che impiega direttamente 1,2 milioni di addetti e indirettamente 3,6 milioni di addetti.
Al tempo stesso le sostanze chimiche possono recare in sé proprietà pericolose per la salute umana e per l’ambiente: alcune di esse provocano tumori, oppure agiscono negativamente ad esempio sul sistema immunitario, o su quello endocrino. Parliamo di quelli che fino a poco tempo fa erano definiti “contaminanti chimici emergenti” (4), ovvero gli Interferenti Endocrini (vedasi più avanti in questo articolo). Altre sostanze chimiche possono invece agire negativamente sugli apparati respiratorio e cardiovascolare umano.
Ci troviamo dunque di fronte a vere e proprie minacce per la salute umana. Non solo: uscendo da un’ottica antropocentrica, l’inquinamento chimico è uno dei principali fattori di minaccia per l’intero pianeta e costituisce uno dei principali driver di crisi globale, andando ad interessare il cambiamento climatico, il depauperamento della biodiversità, il generale degrado degli ecosistemi.
Da decenni l’Unione Europea ha affrontato il tema della corretta gestione dei pericoli/rischi e del controllo dell’impatto dei chemicals, a partire dalla storica “Direttiva Madre” 67/548/CEE sino ad arrivare al quadro legislativo attuale. Questo, pur essendo incardinato su diversi strumenti normativi, vede come pietre angolari senza dubbio il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (5) ed il regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze pericolose (CLP) (6).
I due regolamenti operano sinergicamente nella gestione delle sostanze chimiche, sia come tal quali, che presenti in miscele o, a determinate condizioni, presenti negli articoli. Non possono peraltro non essere citate le importanti normative “settoriali” sulla legislazione in materia di sicurezza dei giocattoli, dei cosmetici, dei biocidi, dei prodotti fitosanitari, degli alimenti, degli agenti cancerogeni sul luogo di lavoro, senza dimenticare la complessa e sfaccettata legislazione in materia di protezione dell’ambiente.
L’UE dispone dunque di uno dei contesti normativi più completi (se non del più completo in assoluto) in materia di sostanze chimiche, un quadro fondato su solide basi scientifiche e tecniche e che affonda le sue radici nelle conoscenze tra le più avanzate a livello mondiale. Si può affermare che l’ambito regolatorio europeo si ponga a livello mondiale come modello di riferimento per le legislazioni tecnico-scientifiche che disciplinano la gestione dei prodotti chimici.
Infatti il regolamento 1907/2006 REACH dell’Unione Europea ha avuto un effetto trainante, come peraltro pronosticato alla propria nascita: si sono sviluppate in divere zone del mondo delle legislazioni cosiddette “REACH – like”, che hanno preso a modello il sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione ideato dal REACH europeo.
Possiamo ricordare, ad esempio, la Turchia col regolamento nazionale KKDIK (7); la Svizzera col proprio corpo normativo in materia di prodotti chimici (8); il Regno Unito con l’UK-REACH, uno dei più rilevanti “effetti collaterali” della Brexit (9). (Sullo UK-REACH, pur non costituendo parte della tematica qui trattata, e sul regolamento GB-CLP, “gemelli” degli analoghi provvedimenti UE, è da sottolineare il lungo periodo transitorio che si è reso necessario per trasformare il meccanismo regolatorio da europeo a britannico: il governo del Regno Unito ha infatti implementato disposizioni transitorie per i titolari di registrazione REACH dell’UE con sede in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles), il cosiddetto “Grandfathering” (10), con non indifferenti ripercussioni sull’interscambio da e per l’Europa continentale, a causa della progressiva divergenza tra i corpi normativi europei. E’ inoltre di questi giorni la discussione degli organi competenti britannici sulla estensione di altri tre anni per completare il processo di registrazione transitorio).
Il passo successivo, parallelamente alla revisione del reg. REACH attualmente in discussione, sarà quello di arrivare a nuove sostanze chimiche ed a nuovi materiali “intrinsecamente sicuri e sostenibili”, ovvero sostanze, miscele e articoli pensati come tali sin dalla loro progettazione. Questo approccio per la transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili in UE imporrà un cambio di paradigma i cui contorni si stanno appena definendo.
A quasi 20 anni dal primo approccio strategico per la gestione delle sostanze chimiche in Europa, è giunto dunque il momento di delineare una nuova visione a lungo termine per la politica dell’UE in materia di sostanze chimiche. In linea con il Green Deal europeo, la strategia mira a creare un ambiente (il più possibile) privo di sostanze tossiche. Analizziamo brevemente, senza pretesa di esaurire un argomento così complesso ed articolato, i punti principali di quella che sarà la strategia UE in materia di sostanze chimiche per i prossimi anni.
2. Sostanze chimiche e sostenibilità
Con la Risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (11) il Parlamento europeo ha fissato i punti chiave del futuro approccio comunitario in merito di sostanze chimiche, individuato come uno dei temi centrali della sostenibilità nei Paesi UE.
Quando si parla di chemicals, che giocano un ruolo fondamentale e indiscusso nella società odierna a tutti i livelli, parti integranti della vita quotidiana, è perfino superfluo ricordare che le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche delle sostanze chimiche, da cui discende il loro impatto sulla salute umana e l’ambiente, variano notevolmente. Mentre molte sostanze/miscele non sono pericolose o persistenti, alcune possono invece permanere nell’ambiente, accumularsi nella filiera alimentare ed essere nocive per la salute umana anche a basse concentrazioni.
Negli ultimi anni è quindi maturata la convinzione che sia necessaria una transizione verso la produzione di sostanze chimiche “sicure fin dalla loro progettazione”.
In merito alla “circolarità” dell’economia europea, senza voler affrontare l’ampissima tematica, è da rilevare che il nuovo approccio enfatizza l’utilizzo di sostanze chimiche meno pericolose di quelle attualmente impiegate lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti nei quali sono contenute. Già l’attuale legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche, in particolare REACH, incoraggia il passaggio a sostanze chimiche “safe-by-design”, attraverso la progressiva sostituzione di sostanze pericolose con altre meno impattanti su cittadini e ambiente.
Si pone il tema della sicurezza dei materiali che vengono reimmessi nel ciclo industriale, dove andrà affrontato organicamente il problema della persistenza in tali materiali riciclati di sostanze che sono diventate vietate o comunque indesiderabili persistono nelle materie prime riciclate.
Il piano d’azione per l’economia circolare dell’UE deve dunque trattare la questione delle sostanze chimiche tossiche al fine di conseguire tali obiettivi (12). Diversi sono i capisaldi da considerare per una efficace strategia integrata: i principali sono quelli connessi con l’Ambiente e la Salute umana (indissolubilmente legati), ma di non minore importanza sono le argomentazioni connesse alle ricadute dell’importazione di prodotti nello Spazio economico europeo.
L’auspicata resilienza delle catene di fornitura europee, particolarmente importante strategicamente, deve raccordarsi con i valori di tutela sanitaria ed ambientale che caratterizzano il nostro continente.
3. L’ Ambiente
E’ fuori di dubbio che l’inquinamento derivante dalle sostanze chimiche di sintesi rappresenti un tema sempre più rilevante per la sanità pubblica e l’ambiente.
L’inquinamento chimico provoca depauperamento a livello degli ecosistemi terrestri ed acquatici con la connessa riduzione della “resilienza degli ecosistemi”, intendendo con tale espressione il peggioramento della capacità di resistere ai danni e di reagire, determinando un rapido calo delle popolazioni animali.
Va ricordato che l’Agenzia europea dell’ambiente, nella sua relazione dal titolo “L’ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020” (13), ha espresso crescente preoccupazione in merito al ruolo delle sostanze chimiche nel deterioramento ambientale. Se si concretizzerà l’aumento delle emissioni di sostanze chimiche persistenti e pericolose avremo di conseguenza che “l’onere chimico” per la salute e l’ambiente seguirà un’analoga traiettoria. L’effetto prodotto renderà ancora più necessario l’adeguamento delle politiche comunitarie in materia.
3.1 I PFAS: “Forever Chemicals”
Di particolare attualità per il nostro Paese è il dibattito concernente i PFAS (Sostanze perfluoro alchiliche (14), come noto si tratta di una eterogenea classe di sostanze ampiamente impiegati in passato in tutto il mondo per conferire proprietà di resistenza ai grassi e all’acqua a tessuti, carta, impiegati ad esempio in rivestimenti per contenitori di alimenti, in utensili per la cucina, ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, di schiume antincendio, trattamenti superficiali in generale, detergenti per la casa.
Tali proprietà tecnologiche sono purtroppo affiancate da peculiari caratteristiche chimiche (eccezionali proprietà di persistenza e mobilità) che si sono rivelate altamente impattanti sull’ambiente. La loro persistenza ha fatto si che venissero soprannominate “sostanze chimiche per sempre” perché si degradano con estrema lentezza, accumulandosi nell’ambiente in modo ubiquitario, anche in aree remote (hanno cioè un elevato potenziale di trasporto a lungo raggio). Essendo bioaccumulabili possono arrivare a provocare vari effetti avversi nella fauna selvatica e nell’uomo, in particolare nel fegato umano (15).
Il mix costituito dal comportamento chimico-fisico di questi composti, dalla loro persistenza e dal profilo tossicologico accertato di alcuni PFAS hanno posto tali sostanze al centro di accese discussioni a livello nazionale, europeo e mondiale. Tuttavia la natura molto variabile delle sostanze PFAS e la loro numerosità rende la loro regolamentazione un compito molto complesso. Basti pensare che attualmente sono circa 5000 le sostanze chimiche identificate come PFAS (16). In questo quadro complesso si collocava l’invito che il 26 giugno 2019 il Consiglio ha rivolto alla Commissione a sviluppare “un piano d’azione teso a eliminare tutti gli usi non essenziali di composti perfluorurati (PFAS)” (17).
Non è possibile in questa sede addentrarsi nell’articolato dibattito sui PFAS, che sicuramente sarà al centro dell’attenzione anche nel prossimo futuro. E’ comunque necessario fare chiarezza sulla complessa problematica, considerando correttamente i numerosi fattori in gioco, come evidenziato dall’industria chimica italiana (18).
3.2 La salute
L’attuazione nelle imprese europee della legislazione in materia di sostanze chimiche relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro ha avuto un importante effetto nella riduzione di effetti avversi tra i lavoratori; anche limitandosi a considerare il solo aspetto economico, si è generalmente concordi sulla grande rilevanza dei benefici generati dall’applicazione di tale normativa nell’UE (19).
Un particolare, importantissimo, aspetto legato ai chemicals concerne la salute riproduttiva dei lavoratori, che può essere messa a rischio da classi di prodotti come pesticidi (20) e prodotti farmaceutici (vedasi il seguente paragrafo 2.3).
Generalmente l’analisi dei rischi per la salute riproduttiva sul lavoro si è focalizzata fondamentalmente sulle donne, anche se un orientamento scientificamente più attuale suggerisce di studiare i rischi delle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo su entrambi i sessi (21). Tali sostanze possono influire sullo sviluppo del feto e sui successivi stadi dello sviluppo umano, con effetti che vanno dall’aborto alle malformazioni, ai deficit funzionali. A questo si aggiunga il fatto che i neonati, i bambini, le donne incinte, gli anziani sono da un lato particolarmente sensibili agli effetti dell’esposizione alle sostanze chimiche: Dall’altro lato, specie se facenti parte di comunità meno abbienti, purtroppo essi spesso vivono nelle vicinanze di importanti fonti di contaminazione, quali ad esempio siti per lo smaltimento di rifiuti (22).
3.3 Gli Interferenti Endocrini
Una attenzione particolare sarà dedicata agli interferenti endocrini, (endocrine disruptors chemicals, EDs), categoria di sostanze chimiche che causa effetti nocivi per la salute umana e la fauna selvatica, interferendo con il sistema ormonale. Da anni non rappresentano più una classe solo “emergente” di contaminanti chimici. Su di essi esiste ora una copiosa massa di lavori, frutto di anni di crescente attenzione da parte della comunità scientifica. Tale attenzione si rispecchia negli interventi legislativi nella nostra Unione Europea, tra cui ricordiamo i regolamenti 2017/2100 e 2018/605, nel quadro della disciplina su pesticidi e biocidi) (23)(24).
E’ ormai indiscusso, come riportato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini (25) che “questa categoria di sostanze chimiche causi effetti nocivi per la salute umana e la fauna selvatica, interferendo con il sistema ormonale; (..) pertanto non vi è nessun valido motivo per posticipare una regolamentazione efficace;”.
L’Istituto superiore di sanità riporta nel proprio sito (26) la seguente definizione di interferente endocrino: una “sostanza esogena, o una miscela, che altera la funzionalità del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di un organismo, oppure della sua progenie o di una (sotto) popolazione” Essi agiscono attivando, bloccando” o modificando i segnali veicolati dagli ormoni.
La loro azione è subdola. Oltre agli effetti nocivi sulla riproduzione (infertilità, tumori, malformazioni) derivanti dall’esposizione agli ED, vi sono inoltre sempre più conferme di numerosi effetti di tale classe di sostanze chimiche sull’organismo umano, tra le quali si evidenziano azioni sulla funzione tiroidea, sull’attività cerebrale, sull’obesità e su diversi aspetti del metabolismo umano. Fondamentale sarà lo sviluppo di metodologie di sperimentazione e di studi in modo da tenere meglio conto dei loro possibili effetti a basso dosaggio e degli effetti combinati.
Da tempo il reg. 1907/2006 REACH ha sottoposto tale classe di sostanze ad azioni di regolamentazione e restrizione, ma è comunque auspicabile il consolidamento di un contesto normativo europeo completo su di essi, non fosse altro per la chiarezza indispensabile per l’attività delle imprese europee.
Sempre di particolare interesse per le imprese, va segnalato che il regolamento 878/2020 (pienamente operativo da gennaio 2023) (27), che aggiorna le prescrizioni per le Schede di dati di sicurezza, nella sottosezione 2.3, “Altri pericoli”, prescrive che venga indicato «se la sostanza, a causa delle sue proprietà di interferenza con il sistema endocrino, è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’art.59, par. 1 di REACH” o “se la sostanza è identificata come sostanza con proprietà di interferenza con il sistema endocrino” ai sensi dei sopracitati regolamenti (23)(24). Inoltre alla sottosezione 12.6. “Proprietà di interferenza con il sistema endocrino” prescrive che “devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull’ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ove disponibili, per le sostanze identificate come aventi (tali) proprietà”.
4. I prodotti importati: preoccupazioni per la salute e ricadute sui controlli
È fondamentale, anche dal punto di vista della mera equità di trattamento e della leale competizione di mercato, che sia possibile garantire per le sostanze chimiche ed i prodotti importati il rispetto degli stessi concetti REACH-CLP che disciplinano le sostanze chimiche e i prodotti fabbricati / impiegati nell’Unione europea.
Per convergere su tale obiettivo è indispensabile il rafforzamento della rete di controllo alle frontiere dell’Unione, a tutela delle imprese che onestamente e con gran fatica immettono sul mercato prodotti conformi e rispettosi della salute umana e dell’ambiente.
È importante evidenziare che l’importatore all’interno dello Spazio economico europeo è responsabile della conformità REACH e CLP del prodotto importato, come recentemente ulteriormente ribadito con la sentenza penale Sez. 3 Num. 25618, Anno 2022 (28). Su tale aspetto vale la pena segnalare l’iniziativa, a livello nazionale, rappresentata dalla recente Convenzione tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ed il Ministero della Salute, autorità nazionale competente per REACH-CLP. Il materiale e la registrazione video del webinar realizzato sul tema dall’Unione Industriali Torino è reperibile al link riportato in nota (29).
5. La futura strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili.
La transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili in UE è avviata.
Con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: una strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili: verso un ambiente privo di sostanze tossiche, del 14 ottobre 2020(30)(CSS, Chemicals Strategy for Sustainability) si sono puntualizzati ed evidenziati ulteriori aspetti indispensabili alla futura gestione delle sostanze chimiche nell’ottica di una transizione verde e digitale.
Viene innanzitutto fatto tesoro della devastante esperienza della pandemia di COVID-19, peraltro ancora non del tutto superata: è esplicitata la consapevolezza di quanto siano ormai complesse e delicate le catene globali (e globalizzate) di produzione e di approvvigionamento di alcune sostanze chimiche particolarmente strategiche (un esempio fra tutti, quelle destinate alla produzione di prodotti farmaceutici).
La sfida della transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili in UE, impressionante per la sua complessità, consisterà nel rafforzamento dell’autonomia strategica UE e nella contemporanea realizzazione di catene del valore resilienti e diversificate.
La transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili fin dalla progettazione è stata individuata come priorità per la società europea: la scommessa consiste nell’utilizzare gli strumenti che la rendano anche un’opportunità economica: gli attori principali saranno le imprese europee imprese all’avanguardia per capacità scientifica e tecnica.
5.1 Uso specifico, approccio generico, usi essenziali: nuovi termini
La transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili in UE impone la revisione di alcuni concetti fondamentali nel Risk assessment delle sostanze stesse; abbozziamo qui in maniera molto schematica le linee evolutive attualmente in discussione.
Ad oggi, la maggior parte delle sostanze chimiche nell’UE è disciplinata caso per caso attraverso valutazioni specifiche del rischio (31) che considerano i rapporti tra pericolo, uso delle sostanze ed i relativi scenari specifici di esposizione, sia per gli esseri umani che l’ambiente; in base ai risultati, vengono poste in essere le appropriate misure di gestione del rischio.
Per le sostanze chimiche più dannose per la salute umana (sostanze cancerogene su tutte, con particolare riferimento all’esposizione della cittadinanza) si è adottato invece un approccio di tipo preventivo, conosciuto come approccio generico per la gestione del rischio (31). Tale metodologia prevede l’attivazione automatica di misure di gestione del rischio (ad es. imballaggi particolari, divieti o limitazioni, ecc.) basate sulle caratteristiche di pericolo delle sostanze in questione.
Questo approccio, già oggi impiegato in diversi ambiti normativi tra cui lo stesso reg. REACH quando si contempla, nell’ambito della procedura di restrizione, l’introduzione di nuove restrizioni e modificazione delle restrizioni esistenti (32), viene applicato sulla base di considerazioni, quali ad esempio, le caratteristiche di pericolo, la vulnerabilità di determinati gruppi di popolazione, l’esposizione non controllabile o diffusa. Le già ricordate sostanze cancerogene sono state così vietate nella maggior parte dei prodotti di consumo, pur consentendo alcuni circoscritti perimetri di esenzione.
Il legislatore europeo, dal proprio punto di vista, considera in genere questo approccio preventivo più semplice e anche più rapido nel fornire “segnali chiari” a tutti i soggetti coinvolti, incoraggiando quindi il processo di innovazione ai fini della sostituzione/superamento di tali sostanze, verso la transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili in UE.
La Commissione intende dunque estendere nei prossimi anni l’approccio generico per la gestione del rischio partendo dai prodotti di consumo. L’obiettivo dichiarato è di eliminare da essi le sostanze chimiche che causano tumori e mutazioni genetiche, incidono sulla riproduzione o sul sistema endocrino, o sono persistenti e bioaccumulabili. Il target di riferimento primario è quindi chiaro, e in linea con gli obiettivi “di base” che hanno portato alla realizzazione di REACH, anzi ne è la conseguente evoluzione.
Strettamente correlato a quanto alla progressiva estensione dell’approccio generico per la gestione del rischio, è la definizione di criteri relativi agli usi essenziali. Il razionale che sostiene il concetto degli usi essenziali è quello di assicurare che le sostanze chimiche più nocive siano consentite solo se il loro uso è necessario per la salute e la sicurezza o critico per il funzionamento della società, e se non esistono alternative accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.
Questi criteri guideranno l’applicazione della definizione “usi essenziali” per le valutazioni del rischio, sia generiche che specifiche, in tutta la pertinente legislazione dell’UE.
5.2 La Roadmap
La realizzazione di quanto esposto, in particolare la concretizzazione dei nuovi obiettivi enunciati nella Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 (30) richiederà tempo ed un notevole sforzo collettivo da parte dei legislatori e dei loro supporti tecnico/scientifici. Uno sforzo che ricorda da vicino quello che ha dato origine al Regolamento REACH.
Particolarmente importante per le conseguenze sulle imprese (e non solo) è l’estensione dell’approccio generico alla gestione del rischio, uno dei capisaldi della CSS (Chemicals Strategy for Sustainability). Tale cambio di paradigma necessiterà di tempi e studi adeguati. Quindi, finché le modifiche proposte non saranno elaborate, valutate ed introdotte nel corpo di REACH, la CSS individua una serie di classi di sostanze che avranno la precedenza nell’ambito delle restrizioni di REACH stesso, restrizioni che saranno “di gruppo”.
Tali sostanze sono: cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR); perturbatori endocrini; persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT); molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB); immunotossici; neurotossici; sostanze tossiche per organi specifici; sostanze sensibilizzanti respiratori.
Per razionalizzare la progressione dei lavori, la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia per le restrizioni (Restriction Roadmap), in maniera di pianificare in maniera trasparente le restrizioni stesse, consentendo alle parti interessate (principalmente le imprese europee) di adottare gli opportuni provvedimenti. In allegato alla Roadmap troviamo una “rolling list” che elenca le sostanze (le classi di sostanze). Tale elenco sarà periodicamente discusso in ambito CARACAL (33) e, in linea di principio, aggiornato una volta all’anno. La rolling list è suddivisa in tre ambiti, in buona parte basati sull’analisi del registro delle Intenzioni (RoI) (34) così definiti:
Pool 0: Restrizioni già nel RoI per le limitazioni, mandato conferito all’ECHA o fascicolo di restrizione recentemente presentato
Questo “pool” contiene quelle sostanze attualmente già incanalate per esser ristrette, ovvero già soggette a procedura di parere (valutazione rischi/analisi socioeconomica), o inclusi nel RoI o per i quali la Commissione ha chiesto all’ECHA di preparare un fascicolo di restrizione
Pool 1: Restrizioni previste non ancora nel RoI per la Restrizione
Questo “pool” contiene sostanze per le quali il lavoro è già molto avanzato e che sono in esame da ECHA, gli Stati membri o la Commissione per una proposta di restrizione.
Pool 2: Restrizioni potenziali
Contiene (gruppi di) sostanze in cui le restrizioni sono discusse come una potenziale opzione di gestione regolamentare, ad es. nei gruppi di lavoro che coinvolgono gli Stati membri, la Commissione e l’ECHA, senza che nessuna decisione sia già stata presa.
6. Le conclusioni.
C’è ancora molto lavoro da fare per la transizione verso sostanze chimiche sicure e sostenibili in UE.
Come facilmente intuibile, molto lavoro è ancora da fare. Siamo appena agli inizi di una attività che poggia sulla revisione del reg. REACH (il più complesso corpo normativo per la gestione a 360 gradi delle sostanze, delle miscele e degli articoli). Partiamo dalla progettazione “a monte”, sino ad arrivare a dialogare con la gestione finale una volta che il materiale è diventato rifiuto ( i primi passi in questa direzione si sono già concretizzati, con l’avvio della Banca dati SCIP (35) (acronimo di Substances of concern in articles as such or in complex objects – products).
Da questo importante punto di partenza è facile immaginare che le linee d’azione così tracciate cambieranno la prospettiva europea per gli anni a venire, con l’obiettivo (probabilmente utopico ma certamente da perseguire), di un “ambiente privo di sostanze tossiche”, come recita la Strategia dei prodotti chimici per la sostenibilità.
Note:
- https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN, (pag. 2)
- https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/decalogo_interf_endocr_13032014.pdf
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
- Regolamento REACH turco KKDIK (Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Kısıtlanması): https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170623M1-18.ht
- https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-clp-helpdesk/reach-helpdesk/reach-und-die-schweiz.html
- UK REACH: https://www.hse.gov.uk/reach/about.htm
- https://www.hse.gov.uk/reach/grandfathering-registrations.htm
- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_IT.html
- https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
- https://www.eea.europa.eu/it/publications/l-ambiente-in-europa-stato-e-prospettive-2020
- https://echa.europa.eu/it/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas
- https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/
- https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-chemical-risks-in-europe/emerging-chemical-risks-in-europe
- https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/it/pdf , (pag. 9)
- Osservazioni Federchimica
- https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances
- https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/pesticides
- https://osha.europa.eu/it/publications/summary-state-art-report-reproductive-toxicants
- https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=IT
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0605&from=PT
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0441&from=IT
- https://www.iss.it/web/guest/inte-interferenti-endocrini
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=IT
- Sentenza Penale Sez. 3 Num. 25618, Anno 2022
- https://www.ui.torino.it/servizio/regolazione-sostanze-chimiche/notizia/89095/e-disponibile-il-materiale-del-webinar-ispezioni/#ToolManager
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0667&from=IT
- Per informazioni sulle valutazioni specifiche del rischio (SRA, Specific Risk Assessment) e sull’approccio generico alla gestione del rischio (GRC, Generic Risk Consideration): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019SC0199
- Art. 68, comma 2, del Reg. 1907/2006 (REACH)
- CARACAL è l’acronimo di “Autorità competenti Autorità REACH e CLP (CARACAL)”, è un gruppo di esperti che fornisce consulenza alla Commissione europea e all’ECHA su questioni relative a REACH e CLP. E’ costituito da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per REACH e CLP, rappresentanti delle autorità competenti dei paesi SEE-EFTA e da alcuni osservatori di paesi terzi, organizzazioni internazionali e altre parti interessate.
- Il Registro delle intenzioni (RoI, https://www.echa.europa.eu/registry-of-intentions ) è un registro pubblico curato da ECHA destinato a monitorare le sostanze per le quali è prevista la presentazione all’ECHA una proposta di classificazione armonizzata (CLH), o un fascicolo per l’identificazione come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) o un fascicolo di proposta di Restrizione (All. XVII REACH). Viene aggiornato periodicamente.
- È possibile visionare la registrazione del webinar curato da Unione Industriali Torino sulla Banca dati SCIP al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=x4BAChGCEpw